LA VERITÀ GIURIDICA “CIELI BLU”

Cari AMICI BLU, se oggi mi accingo a rispondere agli attacchi isterici del web, lo faccio solo per il grande rispetto nei Vostri confronti. Ho tardato a dare una risposta ufficiale poiché sin dall’inizio mi sono apparse per quello che sono: insensate farneticazioni.

  1. CIELI BLU è una proposta legge italiana. Mi dispiace per gli “affezionati sostenitori”, ma non ho letto l’AIR QUALITY ACT. Ho invece esaminato la legge della Florida al fine di meglio individuare a livello legale le condotte di geoingegneria climatica, non solo esistenti ma passibili di essere vietate. CIELI BLU è una proposta di legge tutta italiana; al suo interno non vi è alcun riferimento a Leggi Americane. CIELI BLU, richiamando i Trattati internazionali, le moratorie delle Nazioni Unite a cui ha aderito il nostro Stato, e chiedendo l’applicazione del principio di precauzione che permea tutto il diritto internazionale europeo e nazionale in materia di tutela dell’ambiente, degli ecosistemi e della salute dell’uomo, chiede che il nostro Parlamento emani una legge che vieti ogni tipo di attività di geoingegneria climatica nello Stato Italiano. A) Il principio di precauzione statuisce che le attività che comportano un elevato rischio per la natura devono essere precedute da un esame approfondito; i loro promotori devono dimostrare che i benefici derivanti dalle attività prevalgono sui danni eventuali alla natura. B) Qualora gli effetti nocivi di tale attività siano conosciuti in modo imperfetto, esse non dovranno essere intraprese. La Convenzione dell’ONU sulla diversità biologica ha stabilito che la geoingegneria comporta una seria violazione dei diritti umani a causa dei pericoli impliciti nelle tecnologie utilizzate. Cieli Blu richiama inoltre espressamente articoli della Costituzione italiana e il D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale).
  2. Non si è introdotto alcun concetto che vada ad inficiare la legittimità e la tassatività della legge. Il richiamo all’attività di geoingegneria attuata all’interno del commercio interstatale ed estero è necessario, in quanto, per la realizzazione della condotta criminosa, sono proprio le vie commerciali terrestri, aviarie, marittime — tutte le vie di comunicazione commerciali — che vengono utilizzate. Si parla di commercio interstatale, quindi all’interno dello Stato italiano, ed estero. L’utilizzo di tali termini non va assolutamente ad impedire l’individuazione precisa del contesto territoriale entro il quale la norma è chiamata ad operare. In realtà, questo “poderoso ruggito” contro CIELI BLU, a ben vedere, si riduce ad un flebile miagolio. Vengono richiamati in maniera imprecisa principi e concetti giuridici.
  3. Si richiama l’art. 25 Cost. e si sostiene che lo stesso sancisca il principio di tassatività. In realtà la norma parla del principio di legalità penale. Esso stabilisce che nessuno può essere punito o sottoposto a misure di sicurezza se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso. La tassatività è un corollario della norma stessa. Bene: CIELI BLU prevede il divieto di condotte tassativamente individuate quali:
  • utilizzo di un mezzo, un canale, una struttura che sostiene l’attività di geoingegneria per la modificazione del clima all’interno della rete commerciale italiana ed estera;
  • trasmissione di qualsiasi comunicazione relativa e/o a sostegno dell’attività di geoingegneria climatica utilizzando ogni mezzo di comunicazione, quali il computer, la posta;
  • tale condotta si è verificata all’interno della giurisdizione marittima italiana;
  • la condotta si è comunque verificata e ha interessato il territorio italiano.

CIELI BLU rispetta il principio di tassatività. L’affermazione secondo la quale un qualsiasi avvocato potrebbe eccepire questa INESISTENTE INCOSTITUZIONALITÀ è chiaramente ridicola. Non solo la legge prevede una condotta specifica e tassativa: la modifica delle condizioni meteorologiche attraverso attività o sostegno ad attività di geoingegneria climatica. Da nessuna parte c’è scritto che viene punito solo chi non ha un’autorizzazione. In America esistono Leggi che consentono l’attività previa autorizzazione. IN ITALIA NO. Questo denota una non reale e disinteressata lettura della Legge, ma forse suggerisce che il vero intento sia stato solo quello di denigrare a prescindere. In tutta la Legge non si fanno distinzioni. Se violi il divieto sei passibile di sanzioni civili e penali.

  1. Sulle pene, i detrattori — consentitemi il gioco di parole — fanno pena. Si contesta il fatto che si richieda che il soggetto abbia commesso il fatto consapevolmente, con volontà. Qui siamo all’apoteosi! La legge penale, a differenza di quella civile (che stabilisce che chiunque danneggi un bene è tenuto a pagare il risarcimento, a prescindere dal fatto che abbia agito intenzionalmente), esige l’intenzionalità. La consapevolezza può assumere i connotati della colpa lieve, grave, del dolo specifico o eventuale. La Legge quindi richiede la consapevolezza perché si tratta di legge penale. Sembra evidente che gli arguti giuristi abbiano fatto un pochino di confusione tra i principi che governano la responsabilità civile e quella penale.
  2. Pur di accanirsi contro CIELI BLU, gli incauti commentatori stravolgono l’impianto del diritto penale, arrivando ad affermare che “il nemico” (linguaggio da film e da bar) “potrà continuare ad operare con la garanzia di non subire sequestri o blocchi totali di attività”. Chiunque abbia, anche per sbaglio, aperto una volta un codice penale, sa che l’art. 240 del Codice Penale italiano disciplina la confisca, una misura di sicurezza patrimoniale che consiste nell’espropriazione coattiva da parte dello Stato di beni legati a un reato. Quando si redige una denuncia penale l’avvocato può chiedere la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto. A maggior ragione il PM stesso. Pertanto, alle sanzioni previste nel reato speciale di nuova configurazione, potrà agevolmente aggiungersi la richiesta di confisca ex art. 240 c.p.
  3. Per quanto riguarda il tema delle sanzioni patrimoniali troppo basse: la previsione dei 100.000 euro per ogni infrazione è perfettamente in linea con il principio di proporzionalità e ragionevolezza. Inoltre, non dimentichiamo i profili dei danni alla salute e della responsabilità civile strettamente connessi alla commissione di ogni fatto-reato. Ah, già, un’altra dimenticanza dei “Carnelutti” di turno. L’obiettivo di CIELI BLU è portare alla luce un’attività di modificazione del clima artificiale che esiste ed è provata dall’Intesa Bush-Berlusconi del 2002 (cooperazione confermata nel 2023 da Biden e Meloni) e vietarla. Non siamo giustizialisti e tanto meno giustizieri.
  4. Pagina 9. Grande, deliberata confusione nell’illustrare il contenuto della Legge. Se non fosse deliberato, si potrebbe pensare ad un grave deficit nella capacità di comprensione di un testo scritto in italiano. LE SANZIONI CIVILI saranno erogate direttamente con ingiunzione di pagamento immediatamente esecutiva, senza passare per un Tribunale, dall’Ente che già istituzionalmente ne ha il potere, e cioè l’ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile). GLI ENTI DEPUTATI AL CONTROLLO saranno:

ART. 3 – SEGNALAZIONE E INDAGINE (a) SEGNALAZIONE AL PUBBLICO (1) ISTITUZIONE DEL SISTEMA — L’ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile), in coordinamento con l’Amministrazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e l’Amministrazione dell’ENAV (Ente Nazionale Assistenza Volo) e con l’Amministrazione della Difesa dell’Aeronautica Militare, del Ministero dell’Interno, con l’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e con il sistema SNPA, che include le ARPA/APPA regionali/provinciali, con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), segnaleranno qualsiasi sospetta violazione che si ritiene si sia verificata ai sensi della sottosezione (a e b2).

Di conseguenza, l’affermazione secondo la quale l’Ente deputato a monitorare e riscuotere le violazioni civili sarebbe solo “il Ministero dell’Economia e delle Finanze” è un errore grossolano. Tutte le affermazioni ”complottiste” e le farneticazioni giuridiche poste a fondamento di ciascun attacco a CIELI BLU sono prive di qualsiasi senso o fondamento giuridico. Come parimenti priva di riscontro testuale è l’affermazione secondo la quale la segnalazione dei fenomeni di alterazione atmosferica sarebbe affidata al MEF e non all’ISPRA. Nell’ART. 3 sopra richiamato sono presenti tutti gli Enti Istituzionali che possiedono gli strumenti tecnici ed operativi per operare i controlli richiesti dalla Legge CIELI BLU, e tra questi l’ISPRA.

  1. Nel testo non vengono fatte salve e tollerate ATTIVITÀ di geoingegneria per presunti motivi di Sicurezza Nazionale o programmi di ricerca… nel DDL CIELI BLU non sono menzionate! Altre farneticazioni! Naturalmente, anche se non sarebbe necessario ricordarlo a siffatti fini conoscitori del Diritto, ogni legge è poi corredata da quelle che si definiscono Norme Attuative, che servono appunto a facilitare ed organizzare l’attuazione della Legge stessa. Le norme attuative e le discussioni in Parlamento potranno semmai ritoccare dei dettagli, ma mai snaturare lo scopo di CIELI BLU, e cioè IL DIVIETO DI ATTIVITÀ DI GEOINGEGNERIA CLIMATICA NEL NOSTRO PAESE.

La mistificazione del testo e la manipolazione attraverso il linguaggio operata da coloro che in maniera del tutto fallimentare — lasciatemelo dire — hanno cercato di smontare pezzo per pezzo la Legge, non è certamente al servizio del bene della collettività, ma sottende interessi totalmente diversi. Coloro che sono impegnati a screditare il DDL CIELI BLU sono legati solo ed esclusivamente a difendere il proprio interesse personale, schiavi dei like e dei consensi effimeri.

I miei più cari saluti. Avv. Frida Chialastri

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